(massima n. 1)
Non integra il reato di cui all'art. 349, primo comma, c.p. la mera rimozione dei sigilli di un contatore dell'Enel, ricorrendo, invece, in tale fattispecie, la semplice violazione del disposto dell'art. 20, secondo comma, del D.M. 8 luglio 1924. Ciò perché i sigilli non hanno, nel caso, la funzione di assicurare la conservazione o la identità della res, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ma, piuttosto, quella di garantire la sicurezza e l'autenticità della misurazione della energia erogata nell'interesse sia del fabbricante fornitore sia dell'Erario.