(massima n. 1)
È configurabile il reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) nell'ipotesi in cui, sequestrato il cantiere edile, si eseguano nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte collegate inequivocabilmente al predetto fabbricato; il sequestro dell'immobile abusivo, invero, mira ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, sicché è penalmente rilevante anche quella condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, sia volta a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto dalla misura cautelare, e ciò in quanto la legge tutela tanto l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale. (Nella specie erano stati realizzati nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva un muro di cinta ed una cisterna).