(massima n. 1)
La prosecuzione dell'attivitą edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p., (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ma la diversa ipotesi di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli), per la violazione del vincolo di immodificabilitą della cosa che l'apposizione dei sigilli mira a garantire nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.