(massima n. 1)
È configurabile la continuazione tra il reato di costruzione abusiva e quello di violazione dei sigilli. Infatti da un punto di vista astratto, poiché la violazione dei sigilli, nel caso della costruzione abusiva, si realizza anche attraverso la prosecuzione dei lavori di costruzione, è conforme alla logica ritenere che colui il quale si determina a realizzare una costruzione edilizia in violazione delle disposizioni vigenti in merito, ben può preventivamente proporsi di aggiungere, alle violazioni necessarie per pervenire allo scopo finale, anche quella di non tener conto di eventuali sequestri del manufatto e relative apposizioni di sigilli pur di proseguire e completare la costruzione. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente affermava che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto la continuazione tra i reati de quibus, sostenendo che non sarebbe logicamente ammissibile la «prefigurazione» anche del reato di violazione di sigilli da parte di colui che decida di realizzare una costruzione abusiva; la Cassazione ha respinto siffatto assunto, enunciando il principio di cui in massima).