(massima n. 1)
Il reato di violazione di sigilli prevista dall'art. 349, secondo comma, c.p. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 c.p. per l'elemento psicologico, nel senso che, mentre la prima ipotesi si caratterizza per la condotta del custode, dolosamente diretta a porre in essere la violazione, la seconda si verifica in quei casi in cui la violazione dei sigilli č resa possibile dalla negligenza e trascuratezza del custode.