(massima n. 1)
Per accertare se due o più violazioni di norme penali possano essere considerate in continuazione (art. 81 cpv. c.p.), bisogna stabilire se esse siano riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, — in una unità di ordine intellettivo — perché con lo stesso collegate da un rapporto che può spaziare dalla stretta conseguenzialità alla semplice eventualità, ma non deve giammai sconfinare nella mera occasionalità. Alla luce dei dati di comune esperienza, chi ha deciso di realizzare una costruzione abusiva si prefigge, sin dall'inizio, di portarla a termine, travolgendo qualunque ostacolo di carattere giuridico e, quindi, anche la apposizione di sigilli. Ciò perché il sequestro del manufatto in costruzione costituisce un evento tutt'altro che occasionale, e pertanto, rientra nella preventiva rappresentazione del programma criminoso in termine di alta probabilità. Ne consegue che l'unicità del disegno criminoso fra il reato di costruzione senza concessione edilizia e quello di violazione dei sigilli, nonché tra le diverse violazioni dell'art. 349 c.p., può essere esclusa solo ex post, sulla base di concreti elementi di fatto, e non già «a priori».