(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) si riferisce non solo agli ordini dati dall'autoritą giudiziaria di apposizione di sigilli, ma anche a quelli emessi da qualunque pubblica autoritą che abbia il potere di intervenire nei settori di sua competenza, come il sindaco in materia di edilizia. (Nella specie, relativa ad inammissibilitą di ricorso di imputato che aveva dedotto l'illegittimitą dell'apposizione dei sigilli sia con riferimento all'oggetto del sequestro penale, sia con riferimento agli agenti che li avevano apposti, la S.C. ha rilevato che i verbalizzanti operarono su direttive impartite dal sindaco nell'espletamento di uno specifico atto di autotutela della pubblica amministrazione, emesso al fine di garantire la possibilitą di esecuzione di ulteriori provvedimenti rientranti nella propria competenza e riguardanti la tutela del territorio).