(massima n. 1)
In tema di violazioni dei sigilli è sufficiente e necessario che i sigilli siano stati apposti per disposizione di legge o per ordine di un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, indipendentemente dalla legittimità o dall'efficacia del provvedimento e non ha perciò alcun rilievo il fatto che il sequestro non sia stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria.