(massima n. 1)
I sigilli possono essere apposti anche dagli ufficiali di P.G., quando procedono ad autonomo sequestro; infatti l'art. 349 c.p. (Violazione di sigilli) quando menziona l'«Autoritą» non si riferisce soltanto a quella giudiziaria o amministrativa, ma anche a quella che sia diretta promanazione o espressione della predetta.