(massima n. 1)
L'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 c.p., considerato che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità. Una volta che il vincolo sia apposto, a tutela dell'identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato (proprietario, custode o terzo) sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato lamentava erronea applicazione della legge penale, sostenendo che non sussisteva il delitto di violazione dei sigilli dal momento che gli stessi [ovverosia il sequestro penale relativo all'immobile adibito abusivamente ad albergo] erano divenuti inefficaci per effetto della depenalizzazione della contravvenzione di cui all'art. 665 c.p.).