(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 349 c.p., violazione di sigilli, non č necessaria la preventiva redazione del verbale di sequestro, atteso che l'obbligo della intangibilitā dei sigilli nasce dalla loro materiale apposizione in quanto la norma tutela il rispetto dei segni esteriori del comando dell'autoritā. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che in merito alla avvenuta apposizione dei sigilli č sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale che ha compiuto l'atto).