(massima n. 1)
Oggetto della tutela penale nel reato di violazione dei sigilli non è l'integrità dei sigilli in sé, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro, sicché detto reato si realizza, indipendentemente dalla rimozione dei sigilli simboleggianti il divieto, con qualsiasi attività idonea a rendere frustranea l'assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo di immodificabilità che su di essa è imposto per volontà pubblica.