(massima n. 1)
Nel delitto di violazione dei sigilli, oggetto della tutela penale non è la «cosa», assicurata dai sigilli stessi, bensì il mezzo giuridico che ne garantisce l'assoluta intangibilità. Ciò perché la ratio della norma incriminatrice risiede nella necessità di presidiare con una sanzione penale il mancato rispetto dello stato di custodia, nel quale vengano a trovarsi determinate cose, mobili od immobili, per effetto della manifestazione di volontà della pubblica amministrazione caratterizzata dall'apposizione dei sigilli. Quindi, la «finalità di assicurare la conservazione» della cosa sigillata, alla quale fa riferimento l'art. 349 c.p., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poiché il concetto di «conservazione» comprende non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso.