(massima n. 2)
In tema di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 c.p., oggetto della tutela penale non č la cosa su cui sono apposti i sigilli, ma il mezzo giuridico che assicura la intangibilitā della stessa. Ne consegue che tale ipotesi delittuosa non č integrata qualora i sigilli non siano stati apposti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il diverso reato di cui all'art. 334, comma secondo, c.p., avendo l'agente utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio su cui non erano stati apposti i sigilli, determinando una irreversibile alterazione della consistenza di esso).