(massima n. 1)
Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., la finalitā di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato č la tutela della intangibilitā della cosa che la pubblica amministrazione e l'autoritā giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto la legittimitā del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attivitā esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).