(massima n. 1)
Il reato di violazione di sigilli č configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perchč questa finalitą deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identitą della cosa. (Nella specie, i sigilli erano stati apposti dalla Polizia municipale ad una macchinetta da caffé e ad una scaffalatura in cui erano esposte bevande, all'interno di un pubblico esercizio nel quale si effettuava attivitą di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione).