(massima n. 2)
Posto che, in via generale, un giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio, deve escludersi che il giudicato intervenuto nel procedimento possessorio svoltosi tra alcuni condomini di un edificio ed il conduttore di un'altra unità abitativa possa spiegare tale efficacia nel giudizio petitorio instaurato su presupposti diversi dal proprietario dell'appartamento concesso in locazione nei confronti degli stessi condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività di un giudicato riguardante il possesso di una corte e di un marciapiede condominiali, intervenuto tra il conduttore e due tra i condomini evocati nel successivo giudizio petitorio, ex art. 949 c.c., intentato dal proprietario nei confronti di tutti i condomini e volto a far dichiarare l'inesistenza di diritti personali o di servitù di passaggio sulla sua proprietà).