(massima n. 2)
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da danaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il danaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la «res» ed il reato che la legge, con l'istituto della confisca per equivalente, ha inteso invece escludere.