(massima n. 1)
Non integra il reato di cui all'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose) la condotta di chi, introdottosi arbitrariamente nel sistema informatico di un pubblico ufficio (il che rende, peraltro, configurabile il diverso ed autonomo reato di cui all'art. 615 ter c.p.), ne tragga la copia cartacea di un atto ivi contenuto e quindi la distrugga, non comportando una tale condotta il risultato che il legittimo detentore venga spossessato né dell'atto né della stessa copia, atteso che quest'ultima, nell'ipotesi data, non era preesistente alla soppressione ma costituiva soltanto una riproduzione, effettuata proprio mediante la stampa abusiva e teoricamente ripetibile all'infinito, del documento informatico, rimasto intatto.