(massima n. 1)
La decadenza del pubblico ufficiale dalla carica quale effetto della condanna ad un delitto commesso con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione, pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi del comma 4 quinquies dell'art. 15 della legge 55/90 non esime dall'osservanza della procedura prevista dal comma 4 ter dello stesso art. 15, il quale fa obbligo alla cancelleria del tribunale o alla segreteria del P.M. di comunicare al prefetto i provvedimenti di sospensione dalla carica adottati dall'autoritā giudiziaria. Conseguentemente, in difetto di detta comunicazione, non č configurabile il reato di cui all'art. 347, comma 2, c.p. a carico del pubblico ufficiale (nella specie, sindaco) il quale, pur avendo avuto notizia della condanna divenuta irrevocabile, abbia continuato ad esercitare le sue funzioni.