(massima n. 1)
L'oggettivitā giuridica del delitto di millantato credito si identifica con la lesione del prestigio e del decoro della pubblica amministrazione, e il danno patrimoniale subėto dal privato non acquista rilievo rispetto alla norma incriminatrice; pertanto, l'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, n. 6, c.p. non č applicabile al delitto di millantato credito.