(massima n. 1)
In tema di millantato credito, deve ritenersi che il millantatore sia tenuto a restituire alla parte offesa quanto abbia da questa ricevuto come prezzo della propria mediazione o del favore del pubblico ufficiale o impiegato, in quanto frutto di accordo che, pur costituendo illecito penale, non costituisce, tuttavia, di per sč, offesa al buon costume.