(massima n. 1)
Per la configurazione del reato di millantato credito è indispensabile che il comportamento del soggetto attivo si concreti in una “vanteria”, cioè in un'ostentazione della possibilità di influire sul pubblico ufficiale che venga fatto apparire come persona “avvicinabile”, cioè “sensibile” a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialità, di economicità e di buon andamento degli uffici, cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione. Tale condotta deve indurre a far intendere alla vittima che il millantatore abbia la capacità di esercitare un'influenza sui pubblici poteri tale da rendere i detti principi vani e cedevoli al tornaconto personale, con la conseguenza che alla persona del danneggiato deve apparire evidente la lesione del prestigio della pubblica amministrazione che deve emettere l'atto o tenere un dato comportamento (vera parte offesa, che la norma intende proteggere), senza che importi che siano individuati i singoli funzionari e i reali rapporti che il millantatore intrattiene con essi.