(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di millantato credito, č sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della promessa di denaro o di altra utilitā per la propria attivitā di intermediario, mentre č irrilevante che tale corrispettivo non sia stato pių richiesto e versato (Fattispecie nella quale č stata esclusa la configurabilitā della desistenza attiva in relazione alla condotta di un commercialista che aveva ottenuto da alcuni clienti la promessa di una somma di danaro di seguito non pių sollecitata nč versata a titolo di indebito compenso per l'accoglimento di una pratica di finanziamento pubblico, della quale aveva garantito il buon esito grazie alla conoscenza di un funzionario regionale)