Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 624del 18 gennaio 1990
(1 massima)
(massima n. 1)
Il reato di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p. si consuma nel momento in cui l'agente fa promettere l'utilitą col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o impiegato.