(massima n. 1)
L'ipotesi aggravata di millantato credito prevista dal secondo comma dell'art. 346 c.p. č del tutto autonoma da quella contemplata nel primo comma e, conseguentemente, si prescrive nel termine previsto dall'art. 157 n. 3 stesso codice. (Nella specie erano state concesse attenuanti ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti contestate).