(massima n. 1)
In tema di millantato credito, la ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 346 c.p., che riguarda la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o di altra utilitā col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare, non integra una circostanza aggravante rispetto alla fattispecie di cui al comma primo, ma una figura autonoma di reato. Infatti, mentre nella previsione del comma primo il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole, in quella del comma secondo il pubblico ufficiale č prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile.