(massima n. 1)
La differenza tra le due ipotesi di millantato credito non sta nell'oggettiva destinazione del denaro o altra utilitą data o promessa all'agente ma nella prospettazione che questi ne fa e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale (art. 346, primo comma c.p.) ovvero nel costo della corruzione (art. 346, secondo comma).