(massima n. 1)
In tema di millantato credito, integra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p. la condotta di colui che riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilitā con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato ovvero di doverlo remunerare; detta ipotesi, rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 346, comma primo in cui il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole non configura una circostanza aggravante ma una figura autonoma di reato, in quanto il pubblico ufficiale č prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile.