(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 346, comma secondo c.p. č irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma giā nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilitā con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non rilevasse, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 346 c.p., la circostanza che il provvedimento di scarcerazione per comprare il quale l'agente, autista giudiziario, si era fatto consegnare una somma di danaro, millantando credito presso un giudice del Tribunale, in realtā fosse stato giā emesso al momento della consegna del denaro).