(massima n. 1)
Per la configurabilitā del delitto di millantato credito non č necessario che si attribuisca falsamente al pubblico ufficiale un fatto di corruzione, essendo sufficiente far credere, al fine di carpire denaro alla vittima indotta in errore, che il pubblico ufficiale tenga una condotta scorretta e sia arrendevole a illecite inframmettenze.