(massima n. 1)
La lesione del bene giuridico tutelato dal reato di millantato credito non č esclusa dall'esistenza di un radicato pregiudizio della parte offesa in ordine alla corruttibilitā dei pubblici funzionari, dal momento che la conferma di tale pregiudizio, attraverso la conoscenza diretta di almeno un episodio di corruzione, č idonea a produrre una lesione ulteriore del prestigio della pubblica amministrazione.