(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di millantato credito, di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. non č necessario - a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. - che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente anche che ne sia preannunciata la sua disponibilitā remunerabile a svolgere interventi presso terzi, sia pubblici funzionari che privati. (Fattispecie in cui č stato ritenuto sussistente il delitto di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. nei confronti di persona che si era fatta dare una somma di denaro con il pretesto di doverla consegnare ad un ufficiale giudiziario perché si adoperasse, tramite sue conoscenze, per ottenere un'assunzione presso una societā privata).