(massima n. 1)
Tra la norma che sanziona l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e quella che punisce l'inadempimento di contratti per pubbliche forniture (art. 355 c.p.) esiste un rapporto di sussidiarietą, posto che la seconda, pur mirando in via principale alla tutela patrimoniale della P.A., comprende nel proprio oggetto l'interesse concorrente alla continuitą del servizio pregiudicato dall'inadempimento, ed esaurisce dunque l'intero disvalore del fatto. Ne consegue che non sussiste concorso di reati, e si applica la sola previsione dell'art. 355 c.p.p., nei casi in cui l'interruzione di un pubblico servizio dipenda da un inadempimento contrattuale dell'agente.