(massima n. 1)
Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., cosė come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, č una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non č, quindi, ipotizzabile quando sia giā stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato.