(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 342 c.p. (Oltraggio a un corpo politico amministrativo o giudiziario), per «corpo amministrativo» deve intendersi l'organo pubblico dello Stato o dell'amministrazione statale indiretta nell'integrità della sua composizione, mediante la quale esso normalmente funziona, oppure una rappresentanza dello stesso. Ne consegue che risponde del delitto in questione colui il quale usi espressioni offensive dirette all'organo medesimo nel suo complesso e al suo cospetto. Se, invece, dette espressioni sono rivolte a persone facenti parte dell'organo, cioè a singoli membri di esso, la condotta può integrare, ricorrendone gli altri elementi costitutivi, solo il reato di cui all'art. 341 c.p. (Oltraggio a un pubblico ufficiale), salva la possibilità del concorso formale tra i due reati ove, con un unico atto, sia arrecata offesa pure al corpo amministrativo.