(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 342 c.p., č necessario che l'espressione oltraggiosa sia rivolta ad uno dei predetti consessi al «cospetto del corpo», cioč nel momento in cui essi si trovino riuniti nell'esercizio delle loro funzioni. (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato in questione da parte di un rappresentante sindacale che, alla presenza di tre vigili urbani prossimi a prendere servizio, aveva espresso l'opinione che l'intero corpo della polizia municipale fosse composto da ladri).