(massima n. 1)
Qualora l'oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario venga consumato, come prevede l'art. 342, comma secondo c.p., con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, non è necessario che esso avvenga al «cospetto» di questi ultimi, cioè mentre essi si trovino nell'esercizio delle funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di oltraggio corporativo in relazione ad una lettera diretta ad un Presidente di sezione del Tar contenente affermazioni oltraggiose nei confronti dei magistrati della stessa sezione nonché del corpo giudiziario di appartenenza, a causa di una decisione assunta dal predetto collegio in pregiudizio dell'imputato).