(massima n. 1)
La sottrazione da parte del custode di cose pignorate per il recupero di spese giudiziarie configura il reato di cui all'art. 388 c.p. e non già quello previsto dall'art. 334 c.p.: ciò alla luce della collocazione sistematica delle due disposizioni - rispettivamente tra i delitti che offendono l'autorità delle decisioni giudiziarie e tra quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - nonché considerato che l'art. 334 c.p. si riferisce a cose sottoposte a sequestro penale e non anche a cose sottoposte a pignoramento.