(massima n. 1)
La sottrazione di cose pignorate su istanza dell'autorità amministrativa integra il reato di cui all'art. 388 c.p., perseguibile a querela di parte, e non l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p. Ciò in quanto, a seguito della modifica di quest'ultimo articolo apportata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (depenalizzazione), nessun riferimento persiste nella norma alla fattispecie della sottrazione o del danneggiamento delle cose sottoposte a pignoramento.