(massima n. 1)
La sottrazione di beni pignorati integra non il reato di cui all'art. 334 c.p., ma quello, perseguibile a querela di parte, di cui all'art. 388 dello stesso codice, non rilevando che la persona offesa sia una pubblica amministrazione, sia perché nel nostro ordinamento la presenza di un interesse pubblico pregiudicato dal reato non implica di per sé la perseguibilità di ufficio, come è confermato da altre figure criminose per le quali è prevista la perseguibilità a querela anche quando soggetto passivo sia lo Stato, sia perché la eventuale difficoltà pratica di individuare, in taluni casi, l'organo pubblico legittimato, previa valutazione discrezionale, a proporre la querela attiene ad un aspetto di mero fatto non interferente con la “ratio” e con la lettera della disciplina.