(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 che commina le pene stabilite dall'art. 1100 c.n. per la commissione di atti di resistenza contro unità della guardia di finanza, può concorrere con il reato di cui all'art 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), atteso che pur essendo la violenza elemento costitutivo di entrambi i reati, essa è esercitata ai sensi del citato art. 337 nei confronti di un pubblico ufficiale ed il bene tutelato è costituito dalla libertà morale di colui che riveste tale qualità, mentre l'altra si estrinseca contro una nave da guerra nazionale o contro unità del naviglio della guardia di finanza ed il bene tutelato è rappresentato dal normale esercizio della polizia marittima.