(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, solo ove questa sia utilmente ed agevolmente percepibile (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e possa essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericoli il conducente medesimo e altri terzi.