(massima n. 1)
Il danno non patrimoniale — quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente sulla sfera psichica e morale della persona — si realizza nel momento stesso in cui si verifica l'evento dannoso; pertanto è con riferimento a tale momento (qualora non si tratti di illecito permanente) che il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti ed avvenimenti successivi — quale la morte del soggetto leso — che non possono incidere sulla sua determinazione; ne consegue che qualora i congiunti succedano alla persona offesa iure hereditario, hanno diritto alla medesima liquidazione del danno non patrimoniale che spettava al loro dante causa.