(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo impegnato in servizio urgente di istituto se può derogare — qualora usi congiuntamente i segnalatori di allarme acustici e luminosi — alle regole sulla circolazione, non è tuttavia esonerato dall'adozione delle precauzioni necessarie per rapporto alle condizioni del traffico e della strada, così da non determinare ingiustificati pericoli per i terzi. (La Corte ha ritenuto nella fattispecie colpevole di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo militare che, non avendo adeguato la velocità del mezzo alle cattive condizioni della strada, aveva causato la morte di un commilitone trasportato).