(massima n. 1)
Il dolo eventuale non č compatibile con il delitto tentato. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva configurato un tentativo di lesioni, pur ravvisando l'elemento psicologico nella sola finalitā dell'imputato di intimidire la parte offesa, con accettazione del rischio di ferirla).