(massima n. 1)
La mancata inflizione di pił pugnalate non esclude la configurabilitą del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalitą operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontą dell'agente. (Nella fattispecie la vittima era stata ferita all'addome con un solo colpo ma tale da lasciarne presumere l'esizialitą ed era stata abbandonata esanime sul luogo del fatto).