(massima n. 1)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale l'omessa menzione dell'estremo delle «pił persone riunite» ai fini della contestazione dell'aggravante ex art. 339 c.p. nell'ordinanza di rinvio a giudizio non č causa di nullitą allorquando sia richiamato il concetto d'una «collettivitą», come nel caso di un equipaggio della nave. (Nella specie si č osservato che il risalto dato ad un gruppo omogeneo di persone, costituente una «collettivitą», caratterizzata dalla comune e contestuale presenza a bordo di una nave in navigazione, implica l'emersione del concetto di «pił persone riunite» ancorché non espressamente menzionato).