(massima n. 1)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale l'omessa menzione dell'estremo delle «più persone riunite» ai fini della contestazione dell'aggravante ex art. 339 c.p. nell'ordinanza di rinvio a giudizio non è causa di nullità allorquando sia richiamato il concetto d'una «collettività», come nel caso di un equipaggio della nave. (Nella specie si è osservato che il risalto dato ad un gruppo omogeneo di persone, costituente una «collettività», caratterizzata dalla comune e contestuale presenza a bordo di una nave in navigazione, implica l'emersione del concetto di «più persone riunite» ancorché non espressamente menzionato).