(massima n. 1)
La distinzione tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e quello di resistenza (art. 337 c.p.) risiede nel finalismo dell'azione violenta o minacciosa, che nel primo caso mira a coartare la volontą del pubblico ufficiale affinchč compia un'azione od una omissione contrarie ai doveri del suo ufficio, mentre nel secondo caso, ferma restando la libertą di determinazione del soggetto passivo, č diretta ad impedire il compimento dell'atto doveroso.