(massima n. 1)
Non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte nei suoi confronti, quando le stesse non rivelino alcuna volontą di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attivitą svolta dal pubblico ufficiale, da inquadrare nell'ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, comma secondo, c.p. (Fattispecie in cui un detenuto, reagendo ad un rimprovero rivoltogli da una guardia penitenziaria, inveiva nei suoi confronti minacciandola di "spaccarle la testa").